Art. 4.
(Fondo nazionale per il diritto allo studio).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo nazionale per il diritto allo studio» nel quale confluiscono le risorse assegnate al Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che è soppresso.
      2. Il Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), per l'erogazione delle borse di studio, fatta salva, entro i limiti delle risorse disponibili, una quota da destinare al finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 3, comma 3, nonché al finanziamento delle politiche nazionali per il diritto allo studio.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca il rendiconto analitico delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 nel corso del precedente esercizio finanziario, indicando gli importi erogati in relazione ai singoli interventi concernenti le prestazioni essenziali di cui all'articolo 3, nonché il

 

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numero delle richieste e delle borse di studio erogate nei termini.